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ENIL Italia


Lo Statuto

STATUTO DI ENIL Italia - Onlus

Approvato all'unanimità durante l'assemblea straordinaria del 01 ottobre 2011 a Lignano Sabbiadoro (Udine)

Art.1) Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione "ENIL Italia - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), componente italiana di ENIL (European Network on Independent Living - Rete europea per la Vita Indipendente).
ENIL Italia - Onlus ha sede legale a Carmagnola (10022 - Torino), in vicolo prof. Mantellino, 8, e può aprire sedi operative ovunque sul territorio nazionale.

Art.2) Tipologia e Durata

ENIL Italia - Onlus non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale.
L'associazione ha durata illimitata.

Art.3) Scopo

Scopo di ENIL Italia - Onlus è lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'istruzione anche nelle forme della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. ENIL Italia - Onlus potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.
I settori di attività sopra descritti costituiscono i molti aspetti della finalità principale di ENIL Italia - Onlus, che è il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, direttamente ed in modo continuativo, affinché vengano attivate tutte le iniziative che possano garantire loro il diritto ad una vita indipendente ed autodeterminata.

Art.4) Soci

Sono Soci le persone che dichiarano con autocertificazione la propria condizione di disabilità e le organizzazioni di cui all'art.14, che condividono gli scopi di ENIL Italia - Onlus, e che versano la quota annuale di associazione.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I diritti del Socio sono: di voto, di candidarsi alle cariche sociali, di venire convocato per le Assemblee, di parola nelle Assemblee, di ricevere il notiziario "Vita Indipendente", di venire informato sui corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa.
La qualità di Socio è intrasmissibile. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
I Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
In caso di violazione di questi obblighi la Segreteria Operativa può deliberare l'esclusione del Socio dandone allo stesso comunicazione motivata. Il Socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea mediante raccomandata spedita al rappresentante legale di ENIL Italia - Onlus entro i trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento.

Art.5) Sostenitori

Sono Sostenitori coloro che, esterni alla struttura di ENIL Italia - Onlus, e quindi non partecipi della gestione associativa, contribuiscono, finanziariamente o in altri modi, alla realizzazione delle finalità indicate negli scopi sociali.
Possono essere Sostenitori le persone fisiche senza disabilità, le Associazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati che non rientrano nelle caratteristiche o che non intendono avvalersi delle prerogative previste all'art.14.
I Sostenitori che versano annualmente almeno la quota di solidarietà determinata dall'Assemblea godono dei seguenti diritti: di venire convocati per le Assemblee e gli incontri, di parola nelle Assemblee e negli incontri, di ricevere il notiziario "Vita Indipendente", di venire informati su corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa.
Le persone che intendono partecipare alle Assemblee in qualità di rappresentanti di Associazioni, enti e organismi pubblici e privati che sono Sostenitori devono essere adeguatamente accreditate.

Art.6) Patrimonio ed entrate

Il patrimonio di ENIL Italia - Onlus è costituito da:
  1. beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
  2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate di ENIL Italia - Onlus sono costituite da:
  1. quote annuali associative versate dai Soci;
  2. quote annuali di solidarietà versate dai Sostenitori;
  3. contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  4. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  5. eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
  6. proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate.

Art.7) Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impegnati esclusivamente per le finalità di cui agli articoli 2 e 3.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non vengono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus.

Art.8) Organi sociali

Sono organi sociali:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. la Segreteria Operativa;
  3. il Rappresentante legale
  4. il Tesoriere
  5. il Collegio Sindacale.

Art.9) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni deliberazione è valida se viene approvata con il voto della maggioranza dei votanti presenti.
L'Assemblea può anche deliberare su: modifiche allo statuto, scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio. In tal caso questi argomenti devono essere obbligatoriamente inseriti nell'ordine del giorno riportato nella lettera di convocazione dell'Assemblea, e le deliberazioni su di essi devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti.
Hanno diritto di voto attivo nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti da almeno sei mesi.
Con modalità previste da apposito regolamento i Soci che non possono partecipare fisicamente all'Assemblea hanno la facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di questi strumenti deve garantire la segretezza del voto, laddove prevista.
Non sono ammesse deleghe.
Le delibere delle Assemblee devono essere verbalizzate a cura del segretario della Assemblea. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.10) Funzioni dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci compete:

  1. eleggere il presidente dell'Assemblea, il quale nomina il segretario;
  2. approvare il regolamento dell'Assemblea e l'ordine del giorno;
  3. discutere e deliberare sulla relazione consuntiva e sul bilancio consuntivo;
  4. discutere e deliberare sui regolamenti interni;
  5. discutere e deliberare sulle direttive per la Segreteria Operativa;
  6. determinare le quote annuali associative dovute dai Soci e le quote annuali di solidarietà previste per i Sostenitori;
  7. discutere, alla presenza dei soli Soci, sul ricorso contro l'esclusione presentato da un Socio, e deliberare in merito con votazione a scrutinio segreto;
  8. discutere e deliberare sugli altri punti all'ordine del giorno, compresi quelli che la stessa Assemblea decidesse di adottare;
  9. eleggere, a scrutinio segreto, la Segreteria Operativa;
  10. eleggere, a scrutinio segreto, il Collegio Sindacale.

Art.11) Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per le deliberazioni sul bilancio. Le convocazioni delle Assemblee devono essere fatte a cura della Segreteria Operativa, anche fuori della sede legale, con lettera spedita ai Soci ed ai Sostenitori almeno trenta giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea deve essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Collegio Sindacale. L'Assemblea deve essere convocata anche quando un terzo dei Soci ne faccia espressa richiesta motivata. La convocazione può venire effettuata anche con strumenti tecnologici innovativi, quali, ad esempio, le comunicazioni di posta elettronica con registrazione dell’avvenuta lettura.

Art.12) Segreteria Operativa

ENIL Italia - Onlus è amministrata da una Segreteria Operativa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.
I suoi componenti devono provenire da varie aree geografiche del Paese, salvo una diversa e specifica deliberazione che l'Assemblea può adottare di volta in volta.
La Segreteria Operativa dura in carica tre anni ed ogni suo componente non è eleggibile consecutivamente per più di tre mandati.
Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Alle riunioni della Segreteria Operativa possono essere presenti i componenti il Collegio Sindacale, a tal fine devono essere loro comunicati per tempo il luogo e la data della riunione.
Con modalità previste da apposito regolamento i componenti la Segreteria Operativa ed i componenti il Collegio Sindacale che non possono partecipare fisicamente alla riunione hanno la facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di questi strumenti deve garantire la segretezza del voto, laddove prevista.

Art.13) Funzioni della Segreteria Operativa

La Segreteria Operativa svolge funzioni di coordinamento per la gestione fattiva di ENIL Italia - Onlus, ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.
La Segreteria Operativa si autoconvoca su iniziativa del legale rappresentante, del tesoriere o della maggioranza dei componenti.

Compiti della Segreteria Operativa sono:

  1. attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
  2. organizzare e convocare l'Assemblea, tenendo conto delle esigenze dei Soci e spostandone la sede ad ogni convocazione, al fine di favorire di volta in volta i Soci che risiedono in quella parte del Paese.
  3. redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea. Può inserire in tale ordine del giorno argomenti eventualmente presentati, con motivata richiesta scritta, da almeno un decimo dei Soci.
  4. nominare, tra i suoi componenti, il rappresentante legale di ENIL Italia - Onlus, con poteri di firma e di rappresentanza in ogni ambito, anche giudiziale.
  5. nominare, tra i suoi componenti, il tesoriere, che ha poteri di firma sui movimenti economici e sui contratti per la fornitura di beni e servizi. Il tesoriere provvede ai pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione e presentazione del bilancio;
  6. raccogliere informazioni sulla vita indipendente nelle varie realtà locali ed internazionali e diffonderle, anche tramite la gestione del notiziario sulla vita indipendente;
  7. deliberare finanziamenti per singole iniziative prese a livello locale, ottemperando alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
  8. predisporre i regolamenti interni da sottoporre al voto dell'Assemblea.
  9. cooptare uno o più componenti scegliendo fra i Soci eleggibili in caso di decadenza o recesso o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti. In tal caso alla successiva Assemblea si dovrà eleggere nuovamente la Segreteria Operativa. Tale elezione anticipata non influisce sul limite dei tre mandati consecutivi di cui all'art.12.
La Segreteria Operativa deve consegnare copia dell'elenco dei Soci ad un Socio che ne faccia motivata richiesta scritta; dall'elenco saranno esclusi i Soci che chiedano la riservatezza.

Art.14) Attività Locali

Fatti salvi gli altri imprescindibili doveri statutari, ENIL Italia - Onlus favorisce e sostiene in maniera prioritaria organizzazioni e agenzie locali finalizzate ad agire per la realizzazione della vita indipendente delle persone con disabilità. Tali organizzazioni devono agire in conformità ai principi stabiliti nel presente statuto e ai principi espressi dal movimento internazionale per la vita indipendente. In particolare esse devono riconoscere la qualità di Socio e di rappresentante soltanto a persone con disabilità.
Dette organizzazioni assumono la qualità di Socio di ENIL Italia - Onlus, ne acquisiscono tutti i diritti, compreso quindi il diritto ad esprimere un solo voto tramite un proprio rappresentante debitamente accreditato. Nel caso di elezione alle cariche sociali, questa può investire soltanto un rappresentante fisico, specificamente individuato e immutabile fino a nuova elezione. Dette organizzazioni assumono anche tutti i doveri dei Soci.
In ogni caso ciascuna persona fisica può esprimere un solo voto in Assemblea.

Art.15) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale:

  1. verifica il bilancio consuntivo rilasciando su di esso un parere che dovrà essere comunicato all'Assemblea dei Soci;
  2. si riunisce ogni sei mesi per verificare l'andamento economico e finanziario di ENIL Italia - Onlus e la consistenza di cassa.

Art.16) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione ENIL Italia - Onlus e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.
I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, conformi allo spirito e agli scopi di ENIL Italia - Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa indicazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.17) Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia.